STATUTO

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita in Mondovì (CN) l’Associazione denominata “Associazione ACCADEMIA DI TRICOLOGIA E TRICOLOGIA OLISTICA ”.

L’Associazione è libera, apolitica, asindacale e indipendente da ogni altra associazione o organizzazione; non ha scopi di lucro e si fonda sulla reciproca fiducia e collaborazione

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Mondovì (CN).

Articolo 3 – Oggetto

L’Associazione si prefigge i seguenti fini:

– offrire servizi informativi gratuiti agli associati favorendo lo sviluppo ed il potenziamento della loro attività e del servizio offerto sul mercato; 

-effettuare corsi di formazione e qualificazione professionale, per il miglioramento ed il perfezionamento della conoscenza dei materiali e delle tecniche utilizzate;

-promuovere iniziative atte ad offrire acquisti promozionali agli iscritti;

-di contribuire allo sviluppo culturale e civile della persona umana, uomini e donne, come individui e nelle varie espressioni collettive, con finalità ispirate ai principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona;

-di organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse; 

-di valorizzare la ricerca e di fornire il supporto allo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza, con i relativi talenti e competenze, in un contesto competitivo anche internazionale;

-di promuovere e favorire iniziative volte alla tutela della salute, intesa come bene individuale collettivo;

-di promuovere e favorire iniziative volte al perseguimento di un modello di sviluppo sostenibile;

-di svolgere, nel rispetto degli scopi istituzionali dell’Associazione, consulenze, attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari sia concedendo eventuali sovvenzioni, premi e borse di studio; 

-di organizzare e gestire progetti in favore dei giovani;

-di promuovere il dialogo con tutte le associazioni culturali, enti pubblici e privati e Istituzioni sia per iniziative congiunte, sia per integrare di contenuti le proprie e le altrui iniziative territoriali;

-di avanzare proposte agli enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

-di organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

-di promuovere, diffondere e praticare ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra i soci e favorire il raggiungimento dello scopo sociale;

-di esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali.

Articolo 4 – Patrimonio

Per il raggiungimento delle sue finalità, l’Associazione si doterà di un patrimonio mobiliare costituito da tutti i beni accessori acquistati con i fondi dell’Ente o degli associati.

L’Associazione non è proprietaria di beni immobili alla data dell’approvazione del presente Statuto.

Gli assegnatari dei beni di proprietà dell’Associazione dovranno custodirle con la dovuta diligenza e potranno utilizzarle esclusivamente per le necessità della Associazione stessa.

Dovranno altresì impegnarsi alla loro restituzione qualora, per motivi personali, non volessero o non potessero più fare parte dell’Associazione. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L’associazione rispetta i requisiti previsti di cui al comma 8 dell’articolo 148 del D.P.R. 917/86 e del comma 7 dell’articolo 4 del D.P.R. 633/72: 

-divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

-obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

-disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione

-obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie

-eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; 

-intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 5 – Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi e rientrino nelle seguenti categorie:

Parrucchieri, estetisti e/o studenti iscritti alle scuole professionali di parrucchieria o estetica, operatori olistici, figure professionali mediche o paramediche specializzate e non.

Il tesseramento potrà anche essere suddiviso, con delibera dell’ organo amministrativo, in differenti fasce con differenti costi per il socio e differenti vantaggi.

Articolo 6- Decadenza del socio

La qualifica di socio si perde per:

–  Mancato rinnovo della quota annuale obbligatoria

–  dimissioni

– indegnità morale o civile;

– compimento di atti lesivi nei confronti dell’Associazione, dei sui organi o dei singoli componenti;

– verificarsi di qualsiasi altra circostanza in cui la presenza del socio sia da considerarsi dannosa alla vita dell’Associazione;

Il decadimento dalla qualifica di socio viene deciso con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Il socio colpito dal provvedimento avrà però il diritto di presentare le sue giustificazioni che dovranno essere prese in esame dal Consiglio prima dell’applicazione del provvedimento stesso.

Articolo 7 – Organi associativi

Gli organi associativi sono:

– Assemblea dei Soci;

– Consiglio Direttivo;

– Presidente;

– Vice Presidente;

  • Segretario.

Articolo 8- Assemblea – compiti –

L’Assemblea è costituita da tutti i soci.

L’Assemblea può essere convocata presso la sede o in altro luogo, purchè in Italia, ogni qual volta il presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci effettivi.

L’Assemblea è chiamata ai seguenti compiti:

– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’organizzazione;

– delibera sulle modifiche allo Statuto;

– approva i regolamenti che disciplinano l’attività dell’Associazione;

– delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo statuto nel rispetto dell’Art. 4;

– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

– l’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione nel rispetto di quanto previsto all’Art. 4.

Articolo 9 – Assemblea –organizzazione –

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza dello stesso dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

La nomina del Segretario dell’Assemblea è fatta dal Presidente.

Articolo 10 – Assemblea – convocazione 

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale per l’approvazione del consuntivo.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario dell’Associazione coincidono con l’anno solare.

Articolo 11 – Assemblea – funzionamento –

Hanno diritto al voto i soci che abbiano compiuto i 18 anni di età.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci effettivi con diritto di voto.

E’ ammessa la rappresentanza per delega.

L’ Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Degli argomenti all’ordine del giorno e delle deliberazioni assunte dall’Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale da conservare agli atti dell’Associazione.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo – elezione 

L’Assemblea validamente costituita procede all’elezione del Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto; i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, di cui un presidente, un Vice Presidente e un Segretario tesoriere.

Alla carica di consigliere possono essere eletti soci effettivi, onorari ed anche persone estranee alla Associazione che l’Assemblea dei soci ritenga meritevoli della nomina.

Tutti gli eletti dovranno dichiarare il proprio assenso.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo – funzionamento e poteri 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri gestionali ed adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali.

il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente o di un terzo dei suoi membri, ordinariamente almeno una volta all’anno.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti e le decisioni sono prese con la maggioranza dei presenti. 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Allo stesso compete fra l’altro ed a titolo esemplificativo:

– curare l’esecuzione delle delibere assembleari;

– redigere il bilancio consuntivo;

– compilare i regolamenti interni;

– stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale;

– deliberare circa l’ammissione, il recesso, e l’esclusione degli associati;

– compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

Nel caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio sarà il Direttivo a stabilire se proseguire l’attività fino alla scadenza del mandato o se convocare l’assemblea dei soci per l’elezione dei sostituti.

Alla scadenza il presidente dovrà indire l’assemblea dei soci per nuove elezioni. I consiglieri uscenti possono essere rieletti. Il Consiglio scaduto rimane in carica fino a che non venga eletto il nuovo direttivo.

La decadenza del Consiglio Direttivo potrà essere stabilita, prima della scadenza del mandato dall’Assemblea dei soci validamente costituita, con deliberazione assunta secondo la maggioranza prevista.

Degli argomenti trattati durante l’adunanza del Consiglio Direttivo e delle deliberazioni adottate dovrà essere redatto sintetico verbale. 

Nella sua prima riunione il Consiglio elegge il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario.

Articolo 14 – Presidente

Il Presidente potrà essere eletto fra i membri del Consiglio, fra i soci o anche fra persone estranee all’Associazione.

Il Presidente:

– è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Associazione;

– è il legale rappresentante e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

– convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;

– esegue le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

In esecuzione di delibere del Consiglio Direttivo può conferire procure a terzi per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 15 – Vice presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente.

Anche il Vice Presidente potrà essere eletto tra i soci o fra persone estranee all’Associazione.

Articolo 16 – Segretario

Il Segretario tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonee relazioni contabili.

Tale rendiconto dovrà essere sottoposto al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio per la sua approvazione.

Anche il segretario potrà essere scelto fra persone estranee alla Associazione; al momento della nomina egli diventa socio e membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo potrà stipulare contratti di sponsorizzazione con ditte ed enti.

Per la durata dei contratti e tutti gli altri atti e le operazioni inerenti a sponsorizzazioni, manifestazioni, ecc. che il Consiglio riterrà opportuno di attuare e comunque ammessi dalle norme vigenti, le ditte “sponsor” potranno affiancare il proprio marchio o insegna alla denominazione dell’Associazione.

Articolo 18 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato con voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto, sarà compito dell’assemblea deliberare sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’associazione ), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (come previsto dal comma 8 lettera b-art.148 del TUIR .

Qualora per motivi diversi l’associazione venisse a cessare la sua attività, il Consiglio Direttivo in carica redigerà l’inventario dettagliato dei beni di proprietà e, dopo averlo fatto sottoscrivere da tutti i membri del Consiglio Direttivo, dovrà determinarne la destinazione che dovrà necessariamente essere rivolta a favore di Associazioni analoghe senza fine di lucro aventi oggetto analogo a quello dell’Associazione.

Articolo 19 – Disposizioni finali

Il presente Statuto potrà essere modificato in caso di richiesta avanzata da tre quarti dei soci effettivi.

Il nuovo Statuto dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci con maggioranza non inferiore ai due terzi dei componenti.

Le norme statutarie possono essere integrate da regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo non contrastanti con i principi dello Statuto in vigore.

La Associazione potrà dare la propria adesione ad altre associazioni che perseguano obiettivi e finalità analoghe e/o che siano fondate sui medesimi principi ispiratori.

Tale decisione competerà all’assemblea dei soci.

Articolo 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed applicabili alla materia.